I soccorritori del 118: ruoli e qualifiche
Chi sono i soccorritori del 118? Come si diventa soccorritore volontario? Quali sono le sue mansioni? Come si diventa autista soccorritore? Esiste una legislazione che disciplina il ruolo dell’autista soccorritore?
A queste e a molte altre domande rispondiamo con il nostro nuovo articolo dedicato al mondo del volontariato sulle ambulanze.
I ruoli del sistema di soccorso e allarme sanitario di emergenza in Italia
Il sistema di soccorso e allarme sanitario di emergenza in Italia corrisponde al numero telefonico del 118 ed è gestito sia da personale tecnico soccorritore, sia da personale sanitario.
Come è facile intuire, i ruoli del 118 sono molteplici e ciascuno di essi ha differenti competenze e percorsi formativi.
Il servizio di emergenza/urgenza del 118 viene prestato nella sua quasi totalità con mezzi e personale di cooperative sociali, società private o associazioni di volontariato.
Quest’ultime sono da ritrovarsi in enti come la Croce Rossa Italiana, ANPAS, FAPS, FVS, di stampo laico o come la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia di stampo cattolico.
Per approfondire questo tema, ti consigliamo di leggere il nostro articolo “Dove fare volontariato sulle ambulanze: associazioni in Toscana”
Il personale di soccorso in Italia, che opera sui mezzi di trasporto di soccorso, può prestare il proprio servizio sia come volontario sia come dipendente di associazioni, enti statali ed enti privati.
Il soccorritore che presta il suo servizio come volontario non percepisce alcuna retribuzione per la sua attività, ad eccezione, in alcuni casi, di rimborsi spese giustificabili e una contribuzione per i pasti.
Il soccorritore dipendente, invece, è una figura regolarmente assunta dalla propria associazione volontaria, cooperativa, società privata o ente pubblico.
Per quanto concerne la disciplina, la gestione e la formazione del personale di soccorso, è tutto in mano alle singole Regioni italiane. Nonostante questa grande autonomia da parte delle Regioni, quest’ultime devono comunque seguire gli standard minimi imposti dallo Stato.
Ogni Regione dunque differenzia la sua disciplina, gestione e formazione del personale di soccorso, benché si possono trovare lievi differenze anche a livello delle singole centrali operative, solitamente di carattere provinciale.
Per approfondire questo tema, ti consigliamo di leggere il nostro articolo: “Corso di formazione per diventare volontario della Croce Rossa: informazioni utili”.
I soccorritori del 118: ruoli e qualifiche
I ruoli del personale tecnico soccorritore professionale e volontario sono molteplici e ciascuno di questi si distingue per differenti competenze e funzioni.
Vediamo insieme tutte le figure del 118 e le loro specifiche qualifiche, sia che operino come volontari sia come professionisti dipendenti di un ente o associazione.
- Il Soccorritore: in Italia la figura del soccorritore è generalmente svolta da un volontario di un’associazione, quali le Pubbliche Assistenze, le Misericordie o la Croce Rossa Italiana.
Spesso si pensa erroneamente che il soccorritore sia una figura sanitaria, mentre invece è un Tecnico di Emergenza Sanitaria, figura che negli Stati Uniti è chiamata E.M.T..
Il soccorritore opera generalmente a bordo di ambulanze o mezzi di soccorso in generale e svolge attività di ricerca e di soccorso.
Se è un “Soccorritore Base” è abilitato alla valutazione e al trattamento di base dei pazienti, ma non può effettuare manovre invasive né somministrare farmaci di alcun tipo, eccetto l’ossigeno.
Ha la conoscenza del Basic Life Support (Rianimazione Cardio-polmonare) e può utilizzare (solo nel caso sia specificamente abilitato) il defibrillatore semiautomatico esterno.
Quali sono le mansioni del soccorritore?
Il soccorritore non è unicamente colui che interviene in caso di emergenze sanitarie. Svolge infatti anche altri compiti, tra cui trasportare i pazienti che necessitano di cure nel pronto-soccorso degli ospedali, seguendo i protocolli stabiliti dalle autorità sanitarie competenti, statali, regionali o locali.
Vediamo nel dettaglio quali sono le mansioni del soccorritore in Italia:
- Valuta il paziente
Prima del suo eventuale intervento, il soccorritore deve comprendere con sufficiente chiarezza quale sia il problema del paziente.
- Assiste il paziente
L’assistenza necessaria al singolo paziente può avere numerose sfumature: dal semplice sostegno emotivo alla rianimazione cardio-respiratoria.
- Solleva e sposta il paziente
Spesso è necessario che il paziente debba essere trasportato in ospedale. È fondamentale che il soccorritore sia in grado di sollevare e di spostare il paziente con operazioni sicure ed efficienti in modo da proteggere anche se stessi da eventuali lesioni. Il soccorritore conosce i metodi di sollevamento del paziente senza aggravarne le lesioni già esistenti o produrne di nuove.
- Trasporta il paziente
Sistemare in ambulanza un paziente ed assisterlo è una parte importante dell’attività di soccorritore.
- Affida il paziente al personale ospedaliero
All’arrivo in ospedale il soccorritore affida il paziente alle cure del personale ospedaliero, a cui fornisce tutte le informazioni sulle condizioni dell’assistito, compreso tutto ciò che è stato rilevato sul luogo dell’emergenza e durante il trasporto. È questo il momento conclusivo di intervento del soccorritore nei confronti del suo paziente.
Fin quando l’assistito non è preso in custodia dal personale ospedaliero, l’intervento del soccorritore non può dirsi concluso.
- Tutela l’interesse del paziente
Il soccorritore agisce per conto del proprio paziente, ne è il suo portavoce. Il rapporto instaurato con il paziente è la chiave per comprendere la sua condizione e i suoi bisogni. Sarà il soccorritore in prima persona a dover riferire al meglio tutto quanto ha appreso dall’assistito, allo scopo di aiutarlo nel sistema di pronto soccorso.
- I diritti e i doveri del soccorritore
Durante lo svolgimento delle sue mansioni, il soccorritore è un incaricato di pubblico servizio. Questo significa che è tutelato da da violazioni, minacce e resistenze che potrebbe subire mentre compie il proprio lavoro, al pari di un pubblico ufficiale.
Il soccorritore, sempre durante lo svolgimento delle sue mansioni, ha l’obbligo di essere disponibile e di soccorrere ogni persona in stato di necessità, dandone eventuale comunicazione alla centrale operativa.
Allo stesso modo in caso di inosservanza i soccorritori possono essere accusati di interruzione di pubblico servizio ed omissione di soccorso.
Gli altri ruoli del 118 e le loro funzioni
- Capo Equipaggio o Caposquadra: è il responsabile dello svolgimento del servizio di soccorso, della sicurezza del paziente e dei suoi colleghi. Le sue competenze e responsabilità sono solitamente dovute alla sua anzianità o livello di esperienza. Le sue mansioni principali riguardano il coordinare e supervisionare l’intervento dei colleghi, oltre che la sicurezza dell’assistito. È il caposquadra che valuta le condizioni del paziente secondo lo schema ABCDE e i vari protocolli locali. Ordina poi ai colleghi il da farsi, l’utilizzo dei presidi e degli interventi più consoni alla situazione e al paziente. Il Caposquadra è inoltre colui che si interfaccia con la Centrale Operativa del 118 o con il medico e l’infermiere, se presenti sul luogo. Una volta trasportato il paziente a bordo del mezzo di soccorso, sarà lui a comunicare all’autista l’ospedale dove trasportare l’assistito. In una squadra in cui è presente un infermiere o un medico ufficiale del 118 il ruolo di caposquadra passa a loro. Per diventare caposquadra non esiste a livello nazionale un percorso formativo univoco, anche in questo caso infatti la competenza è delle Regioni, degli enti locali e delle singole associazioni.
- Il soccorritore DAE: generalmente è il caposquadra, ma possono esserlo tutti i soccorritori se adeguatamente formati. La differenza sostanziale con un normale soccorritore riguarda l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE). In questo caso, oltre al normale percorso formativo per diventare soccorritore base, è necessario seguire un corso di addestramento integrativo, di otto ore, con relativo esame. Superato questo, è necessario ottenere il patentino di abilitazione davanti ad un’apposita commissione. Nella maggior parte delle realtà ogni componente della squadra, a parte il tirocinante, è stato formato all’utilizzo del DAE e dell’ECG.
- Autista: è colui che si occupa della guida dell’ambulanza e del posizionamento in sicurezza del mezzo di soccorso. È responsabile del paziente e dell’equipaggio durante il trasporto. Avendo comunque la qualifica di soccorritore, come tale collabora alle operazioni di soccorso, spesso in aiuto al caposquadra, una volta sul luogo dell’evento. Per legge la figura dell’autista non ha bisogno di una qualifica specifica né di superare un esame. L’articolo 117 del Codice della Strada prevede come requisiti unicamente il possesso di patente di tipo B e l’età minima di 21 anni. Anche in questo caso, però, la normativa varia a seconda dell’associazione cui si fa parte e della regione. Per esempio, per diventare autista in CRI è necessaria una patente speciale della Croce Rossa detta ministeriale. In alcune regioni e in alcune associazioni, l’aspirante autista deve essere soccorritore da almeno un anno, e aver superato un corso di approfondimento obbligatorio e aver guidato in servizio, con la sorveglianza di un tutor, per un massimo 12 mesi. Entro questo periodo il referente degli autisti organizza l’esame finale.
Le principali mansioni di un autista di ambulanza sono:
•Prendere in consegna i dati sulla chiamata di emergenza;
•Individuare il percorso più rapido e guidare l’ambulanza fino al luogo dell’intervento;
•Usare segnali prioritari (lampeggianti e sirene) in caso di emergenza;
•Parcheggiare l’ambulanza in sicurezza;
•Collaborare nelle azioni di primo soccorso;
•Guidare l’ambulanza verso l’ospedale;
•Redigere un report sull’intervento;
•Pulire e disinfettare strumenti e materiale usato per il soccorso;
•Preparare l’ambulanza in condizioni ottimali per il servizio successivo;
•Occuparsi della manutenzione ordinaria del mezzo di soccorso.
- Istruttore o formatore: è la figura predisposta nell’insegnamento della teoria e addestramento delle procedure a coloro che seguono i vari corsi di formazione per il rilascio di una determinata qualifica (soccorritore DAE, autista ecc.) o corsi di aggiornamento. L’istruttore che si occupa della formazione di una determinata area deve essere a sua volta formato per esplicare la formazione nel settore scelto.
- Allievo soccorritore: è colui che sta frequentando il percorso formativo di certificazione regionale per diventare soccorritore. Può far parte dell’equipaggio del 118 e salire sul mezzo di soccorso, ma unicamente con il compito di osservare i colleghi. Solo su indicazione del caposquadra, quando questi lo riterrà più opportuno, potrà cominciare a svolgere piccole mansioni così da prendere confidenza con le tecniche di soccorso e trasporto e i presidi a bordo del mezzo. A fine servizio, quando previsto, l’allievo soccorritore ha l’obbligo di compilare un “diario” con i dati del servizio e alcune osservazioni in merito. Il caposquadra avrà poi il dovere di firmarlo. Solo dopo aver completato l’iter formativo previsto a livello regionale e ottenuto la certificazione, diventerà a tutti gli effetti un soccorritore.
- Centralinista: è colui che si occupa di gestire le chiamate. Il centralinista della centrale operativa del 118 riceve le chiamate dai cittadini e le smista all’associazione operativa più vicina; il centralinista dell’associazione, specializzato all’uopo, si occupa di ricevere la chiamata dal 118.
È il responsabile della sede dell’associazione dove lavora ed è in costante contatto radio o telefonico con l’ambulanza del 118. Il centralista non è un vero e proprio soccorritore, per questo motivo non è previsto nessun iter formativo per ricoprire questo ruolo. Generalmente è affidato a un neo volontario o a volontari che non sono abilitati ad alcun servizio. In alcune associazioni è però previsto un breve corso relativo al centralino e un periodo di affiancamento a centralinisti esperti.
- Il barelliere/soccorritore per servizi non urgenti: è colui che per limiti di età o personali non può effettuare servizi di emergenza del 118; svolge invece altre numerose attività di carattere assistenziale o sociale, come trasportare i pazienti da e verso gli ospedali in occasione di visite prenotate, ricoveri, dialisi o dimissioni, o prestare assistenza a manifestazioni e ad eventi sportivi oppure ancora, in alcune realtà, accompagnare in auto il medico di guardia durante le visite domiciliari. Il soccorritore deve comunque avere svolto il corso di formazione di livello base e avere una buona capacità di relazionarsi con i pazienti.
Da quante persone è composta l’equipaggio di emergenza su un’ ambulanza?
A livello nazionale, l’equipaggio di emergenza a bordo di un’ambulanza deve essere formato da due soccorritori, ovvero un autista-soccorritore e il caposquadra.
Anche in questo caso, la disciplina varia a livello regionale, in cui possiamo trovare differenti formazioni di équipe.
È infatti comune, per esempio, che a bordo vi siano anche tre elementi, o quattro, quest’ultimo generalmente è l’allievo soccorritore detto appunto “Il Quarto”.
Come si diventa soccorritore volontario? Requisiti e formazione
Come vi abbiamo anticipato nel nostro articolo “Fare volontariato sulle ambulanze: informazioni utili da sapere”, per diventare soccorritore volontario è necessario conoscere i diversi iter formativi che vengono disciplinati dalle singole Regioni. La disciplina, la gestione e la formazione del personale che svolge il servizio del 118 sono gestiti in autonomia dalle singole Regioni Italiane, che devono tuttavia seguire degli standard minimi imposti dallo Stato.
Questo significa che spesso vi sono lievi differenze nella formazione del personale da Regione a Regione e tra singole associazioni. Non esiste dunque uno standard unico nazionale o regionale.
Questo comporta che l’abilitazione a svolgere il ruolo di volontario soccorritore è valida unicamente all’interno della regione o provincia dove si è conseguita la stessa.
In Italia non esistono diversi “livelli” professionali univoci caratterizzati da diversa formazione e competenze: spesso vi è un unico livello formativo per tutti i soccorritori di emergenza.
Come abbiamo appena visto, esistono diverse qualifiche con differenti responsabilità.
A tali qualifiche si può essere assegnati sia con corsi di formazione aggiuntivi a quello base, sia per anzianità associativa e di servizio.
Generalmente per diventare soccorritore volontario è necessario seguire questo iter formativo:
•Incontro propedeutico di presentazione del corso;
•Corso teorico con esercitazioni pratiche;
•Corso pratico con tutor a bordo delle ambulanze/mezzi di soccorso;
•Superamento di un esame al termine del corso teorico/pratico.
Se il superamento dell’esame è positivo, il soccorritore avrà accesso ad altri corsi di approfondimento.
Per approfondire il tema vi consigliamo di leggere il nostro articolo “Dove fare volontariato sulle ambulanze: associazioni in Toscana”
La figura dell’autista soccorritore
Approfondiamo la figura dell’autista soccorritore in quanto è stato recentemente presentato un disegno di legge d’iniziativa dei Senatori della Repubblica Italiana, tra cui il Dott. Marinello, sul riconoscimento della figura e del profilo professionale di Autista Soccorritore.
Il disegno di legge n.1127 vuole “migliorare il servizio sanitario di emergenza ed urgenza in sede extra ospedaliera attivo in tutta la nazione attraverso il riconoscimento della figura professionale dell’autista soccorritore, procedendo così a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento dal 1992”.
Il disegno di legge n.1127 evidenzia la necessità di definire il profilo professionale di autista soccorritore, regolamentandone le condizioni di accesso e le modalità di formazione, il ruolo e i reciproci rapporti all’interno dei vari ambiti organizzativi nel cui ambito si colloca tale figura.
Si intende riconoscere e definire la figura professionale dell’autista soccorritore definendone le finalità, le attività da svolgere e i contesti operativi entro i quali operare nonché disciplinare le modalità di accesso alla formazione.
Ad oggi infatti, la figura professionale dell’autista soccorritore non è disciplinata in alcun modo, così come il suo iter formativo.
Gli unici requisiti per poter accedere a tale figura è possedere una patente di guida di tipo B e conseguire un certificato che abilita alla professione, dopo aver frequentato il corso per diventare soccorritore paramedico.
Esistono specifici corsi per autisti di ambulanza, da integrare al corso base di cui sopra, per imparare i principi per la guida in emergenza e l’utilizzo corretto degli strumenti a bordo – in particolare la pulsantiera che permette di gestire i vari servizi del mezzo di emergenza quali segnalatori acustici e visivi ma anche illuminazione, riscaldamento, alimentazione elettrica degli apparecchi elettromedicali.
Chi decide di intraprendere la professione di autista di ambulanza solitamente inizia come volontario del soccorso presso un’associazione.
È solo grazie agli anni di esperienza come volontario e come autista soccorritore che può esiste re la possibilità di essere assunto come autista di ambulanza da enti e società di soccorso, da ospedali e cliniche.
I punti chiave del disegno di legge n.1127:
Il DDL n.1127 in merito al riconoscimento della figura professionale dell’autista soccorritore prevede che tale figura presti la propria attività nel territorio nazionale, in regime di dipendenza di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere, di enti pubblici che svolgono servizi di soccorso e di trasporto sanitario anche al di fuori delle situazioni di emergenza.
Si evince dunque un diverso contesto operativo, non più unicamente all’interno di associazioni di volontariato ma in un contesto di pubblica amministrazione.
Si chiede pertanto che venga richiesto, oltre al possesso della patente di guida di tipo B, anche il diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Il requisito di titolo di scuola secondaria di primo grado è oggi ormai superato come accesso nel mondo del lavoro e dovrebbe esserlo anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione dei Servizi alla Persona.
Si richiede inoltre la disciplina dell’iter formativo e dunque la frequenza di una scuola di formazione di durata triennale che combini sessioni teoriche, di pratica e di tirocinio con prove d’esame programmate.
Al termine del triennio e al superamento dell’esame finale, si richiede che venga rilasciato un Diploma anziché un attestato.
L’esame finale, anche se svolto a livello regionale, dovrà prevedere una Commissione con il rappresentante del MIUR, del Ministero della Salute e del Ministero Interno (Dipartimento Soccorso Pubblico e di Pubblica Sicurezza).
Si richiede inoltre l’obbligo di inserimento nell’Albo delle Professioni Tecnico-Sanitarie con l’inquadramento giuridico ed economico-contrattuale.
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